Decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 (*).
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 16.
(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre).

Articolo 16.
(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre).

        1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.

        1. Identico.

        2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.         2. Identico.
        3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.         3. Identico.
        4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30         4. Identico.

Pag. 74-75
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2012».  
          4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

                  «p) "ambito locale televisivo" l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»;
              b) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:
          «3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29».